Art. 5.
(Compiti dei comuni e delle province).

      1. I comuni e le province:

          a) partecipano alla programmazione regionale degli interventi per lo spettacolo dal vivo;

 

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          b) partecipano, anche in forma associata, con assunzione dei relativi oneri, alla costituzione e alla gestione di soggetti stabili dello spettacolo dal vivo;

          c) elaborano proposte per l'individuazione delle residenze multidisciplinari di cui al capo III ai fini della programmazione previste dall'articolo 4, comma 1, lettera d);

          d) promuovono e realizzano, nell'ambito del piano regionale, il recupero, il restauro, la ristrutturazione e l'adeguamento funzionale e tecnico, nonché l'eventuale conversione, degli spazi, delle strutture e degli immobili di proprietà destinati allo spettacolo dal vivo.

      2. I comuni e le province, nell'ambito della programmazione regionale, svolgono i compiti attinenti all'erogazione dei servizi per lo spettacolo dal vivo, ai sensi di quanto previsto al comma 2 dell'articolo 4.